I soci AMUSE

Soci AMUSE sono le persone iscritte all’associazione di promozione sociale AMUSE Amici del Municipio Secondo di Roma.

Per aderire ad AMUSE, compila ed invia il Modulo di Adesione.

Lo Statuto AMUSE regola quanto segue:

l’Associazione è aperta a chiunque ne condivide lo scopo e manifesta l’intenzione all’adesione, mediante il pagamento della quota sociale. Il numero dei Soci è illimitato.

II Socio è una persona fisica residente o domiciliata nel Municipio Secondo o che, comunque, abbia un interesse motivato alle tematiche del Municipio stesso.

Tutti i Soci hanno l’obbligo di rispettare le norme del presente Statuto e degli eventuali regolamenti sociali e devono versare annualmente all’Associazione un contributo minimo annuale (quota sociale), stabilito dal Consiglio.

Una persona fisica può fare domanda di essere ammessa come Socio, fornendo i dati anagrafici propri, possibilmente con un recapito di posta elettronica. E’ cura del Socio di informare l’Associazione dell’eventuale modifica di tale recapito.

L’Associazione si riserva di non ammettere un aspirante Socio o di escludere un Socio che abbia compiuto azioni significativamente non in linea con gli scopi sociali.

Tutti i Soci possiedono gli stessi diritti (con eccezione di quello di voto), possono partecipare alle iniziative promosse dall’Associazione ed intervenire all’Assemblea AMUSE, ordinaria e straordinaria, con diritto di voto e di essere eletto.

I Soci che desiderano svolgere attività nell’ambito dell’Associazione devono eseguire gli incarichi assunti e i lavori preventivamente concordati, conformandosi alle indicazioni ricevute. I Soci non possono spendere il nome della Associazione, né agire per conto della stessa, senza essere stati preventivamente autorizzati. Tutte le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito.

La qualità di associato cessa per:

  1. dimissioni: ogni Socio può recedere dall’Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Consiglio; tale recesso avrà effetto immediato, fermo restante l’obbligo di pagamento della quota sociale per l’anno in corso;
  2. mancato pagamento della quota sociale annuale entro il 31 marzo, nel qual caso la volontà di recedere si considera tacitamente manifestata;
  3. esclusione per gravi motivi, su valutazione del Consiglio; i Soci esclusi possono opporsi al provvedimento del Consiglio di fronte alla successiva Assemblea dei Soci;
  4. morte del Socio.

Questa pagina fa parte del Sistema di Qualità AMUSE

Condividi: