Associazione di Promozione Sociale

Le Associazioni di promozione sociale – APS – ai sensi della legge 383/2000 sono le associazioni, i movimenti, i gruppi e i loro coordinamenti finalizzati allo svolgimento di attività di utilità sociale a favore sia degli associati che di terzi e rientrano nel settore degli enti no profit.
Le predette attività devono essere prestate senza finalità lucrativa e rispettando la libertà e la dignità degli associati.
Non possono essere considerati associazioni di promozione sociale i partiti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni dei datori di lavoro, le associazioni professionali e di categoria, le associazioni che hanno l’esclusiva finalità di tutela economica degli associati, i circoli privati nonché le associazioni che prevedono discriminazioni per l’ammissione di soci.
L’ambito di attività delle associazioni di promozione sociale non è settoriale bensì molto ampio: rientrano nella categoria delle APS tutti gli enti che esercitano un’attività di utilità sociale perseguendo interessi generali degli individui.
Le associazioni di promozione sociale sono costituite mediante statuto nel quale devono essere indicati tutti i requisiti necessari affinché un’associazione possa qualificarsi APS, quali l’assenza di fini di lucro; il divieto di distribuzione di utili tra gli associati; l’obbligo di utilizzare gli avanzi di gestione in attività previste dallo statuto; l’obbligo di devolvere il patrimonio, in caso di scioglimento, per finalità di utilità sociale; l’obbligo di rendiconto; la democraticità della struttura interna.

La legge prevede per le APS due differenti registri di iscrizione, quello nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Affari Sociali, e quelli regionali e provinciali. Le APS costituite mediante atto scritto, che operino da almeno un anno, abbiano uno statuto recante i requisiti prescritti e che esercitino la loro attività in almeno cinque regioni e venti province del territorio italiano, possono procedere all’iscrizione nel registro nazionale nonché automaticamente a quella nei relativi registri provinciali e regionali. L’iscrizione nel registro è la condizione necessaria affinché le APS possano stipulare convenzioni e usufruire dei benefici fiscali. L’iscrizione nei registri regionali e provinciali può essere effettuata dalle associazioni in possesso dei requisiti e che svolgono attività nell’ambito territoriale della relativa regione o provincia.

Presso il Dipartimento Affari Sociali è inoltre istituito l’Osservatorio Nazionale dell’Associazionismo che, coadiuvando il Dipartimento, promuove e coordina iniziative la cui realizzazione è sostenuta finanziariamente dal Fondo per l’associazionismo.

Le attività delle APS sono esercitate mediante prestazioni volontarie, libere e gratuite da parte degli associati ma non sono esclusi casi in cui vengano assunti lavoratori dipendenti, anche tra gli stessi associati: possibilità questa preclusa alle organizzazioni di volontariato nelle quali non può configurarsi alcun rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, tra l’organizzazione ed il volontari.

Per quanto riguarda l’ambito fiscale, le associazioni di promozione sociale non sono considerate ONLUS di diritto e possono avvalersi del trattamento tributario agevolato previsto dal D.Lgs. 460/1997 qualora abbiano i requisiti per il riconoscimento e a seguito di comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate.

Il regime fiscale delle ONLUS, ai sensi dell’art. 10 comma 9 D.Lgs. 460/1997, è automaticamente applicato solo alle associazioni di promozione sociale che rientrano tra gli enti le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell’Interno, di cui all’art. 3 comma 6, let. e) L. 287/1991. L’agevolazione è applicabile purchè si tratti di attività di assistenza sociale e socio-sanitaria ex. art. 10 comma 1 let. a) D.Lgs. 460 e purché siano tenute, in ordine alle medesime, scritture contabili separate.

Le associazioni di promozione sociale usufruiscono inoltre delle agevolazioni tributarie introdotte dalla L. 383/2000 quali:

  • equiparazione delle cessioni nei confronti dei familiari degli associati a quelle nei confronti degli associati medesimi;
  • le quote ed i contributi erogati alle A.P.S. non concorrono a formare la base imponibile ai fini dell’imposta sugli intrattenimenti;
  • le erogazioni liberali: le persone fisiche possono detrarre dall’IRPEF le erogazioni in favore delle associazioni di promozione sociale per un importo non superiore a euro 2.065,83;
  • riduzione sui tributi locali se previsto dagli enti locali;
  • accesso al credito agevolato per i progetti di interesse pubblico;
  • accesso, promosso dal Governo d’intesa con le regioni e province autonome, ai finanziamenti del Fondo sociale europeo per i progetti volti a realizzare il fine istituzionale.
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